Assegnazione del godimento della casa familiare. Natura giuridica. In sede di divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi non va tenuto in considerazione ai fini del valore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17843 del 9 settembre 2016)
Il diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), previsto nell’esclusivo interesse dei figli e non nell’interesse del coniuge affidatario, che viene meno con l’assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere. L’assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 337-sexies c.c., non può essere presa in considerazione in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato del’immobile, allorquando l’immobile venga attribuito al coniuge che sia titolare del diritto al godimento stesso.