Assegnazione del godimento della casa familiare. Natura giuridica. In sede di divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi non va tenuto in considerazione ai fini del valore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17843 del 9 settembre 2016)

Il diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), previsto nell’esclusivo interesse dei figli e non nell’interesse del coniuge affidatario, che viene meno con l’assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere. L’assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 337-sexies c.c., non può essere presa in considerazione in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato del’immobile, allorquando l’immobile venga attribuito al coniuge che sia titolare del diritto al godimento stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. torna, a breve tempo dall'ultimo pronunciamento (Cfr. Cass. Civ., Sez.II, 8202/2016), sul dibattuto tema della valorizzazione della casa familiare già oggetto di assegnazione ex art. 337 sexies cod.civ. in sede divisionale. L'esito interpretativo è diametralmente opposto rispetto a quello precedente, sia pure limitatamente alla specifica ipotesi di cui infra. Dopo aver infatti premesso che la situazione giuridica soggettiva in questione non ha la consistenza del diritto reale, piuttosto sostanziandosi in un diritto personale di godimento (seppure atipico), la S.C. ha negato che il valore di tale diritto debba essere detratto o comunque considerato in sede di divisione immobiliare tra i contitolari. Tutto ciò in riferimento al caso in cui il bene venga assegnato al coniuge assegnatario del diritto di abitazione. Se dunque il valore del bene fosse pari a 100, da tale valore non dovrebbe essere decontato il valore del diritto di abitazione (poniamo pari a 20) allo scopo di determinare in 80 il valore della massa divisionale. Diversamente opinando si conseguirebbe un iniqua locupletazione del coniuge già assegnatario.

Aggiungi un commento