Area destinata a parcheggi: il vincolo imposto dalla legge opera nei rapporti fra costruttore e pubblica amministrazione e non nei confronti dei privati. Libera cedibilità dei posti auto realizzati in eccedenza rispetto agli standards. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 943 del 16 gennaio 2013)

In materia condominiale, il costruttore è libero di vendere a terzi un'area destinata a parcheggi se nel palazzo ha lasciato ai condomini spazi sufficienti di posteggio in base ai parametri di legge. L'eventuale vincolo imposto dal provvedimento di concessione edilizia anche per lo spazio ceduto, infatti, concerne i rapporti tra il costruttore e la pubblica amministrazione ma non genere diritti nei confronti dei privati.

Commento

(di Daniele Minussi)
Fiumi di inchiostro sono stati versati sul tema della disciplina portata dall'art.41 sexies della legge 1150/1942 introdotto dalla c.d. "legge ponte" del 1967 nonchè sul modo di disporre dell'art.26 della legge 47/85. Con la pronunzia in considerazione (conformemente a quanto già statuito da Cass.Civ. Sez.Unite, 12793/05), premessa la natura pubblicistica delle prescrizioni di cui alla legge urbanistica (dunque dell'osservanza del rapporto planivolumetrico 1:10 che deve essere assicurato in riferimento ai posti auto realizzati e posti al servizio dello stabile) viene messo a fuoco come l'eccedenza eventualmente realizzata dal costruttore rispetto agli standards di legge sia liberamente cedibile a soggetti estranei al complesso condominiale.

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