Applicabilità anche alla vendita di quote in proprietà indivisa della condizione negativa della mancata vendita di altri fondi rustici nel biennio. (Cass. Civ., Sez. III, n. 10220 del 10 maggio 2011)

Il diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8 della L. n. 590/1965 ed esteso al proprietario di terreni confinanti dall'art. 7, comma II, della L. n. 817/1971 , è sottoposto, fra l'altro, alla condizione negativa della mancata vendita di altri fondi rustici nel biennio precedente. Tale previsione - che si radica sulla necessità di favorire l'accorpamento dei fondi al fine di migliorare la redditività dei terreni, evitando, nel contempo, l'esercizio della prelazione con finalità speculative - va interpretata restrittivamente alla luce di un bilanciamento tra valori costituzionalmente rilevanti e, perciò, si applica anche al caso di vendita di quote in proprietà indivisa, a prescindere dalla percentuale delle medesime.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche la vendita di una mera quota di comproprietà di un fondo rustico vale a far venir meno il diritto di prelazione agraria.

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