Applicabilità delle norme di ermeneutica contrattuale agli atti unilaterali. Riconoscimento di debito. (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 1879 del 27 gennaio 2025)

Le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai negozi unilaterali. La ricerca dell'intenzione soggettiva si riferisce esclusivamente alla volontà espressa dal dichiarante e non a quella del destinatario delle dichiarazioni. In mancanza di elementi chiari, l'atto non può essere considerato come riconoscimento, anche solo implicito, di debito.

Commento

(di Daniele Minussi)
la pronunzia assume in considerazione la normativa in tema di ermeneutica contrattuale, esprimendo una valutazione positiva circa la applicabilità delle stesse agli atti unilaterali. E' chiaro che ciò comporta una differente ambientazione dei principi espressi dagli artt. 1362, 1363, 1364, 1365 cod.civ., vale a dire delle regole di interpretazione soggettiva, la prima delle quali conduce alla ricerca della "comune intenzione delle parti". Negli atti unilaterali non si può parlare, ovviamente, di una "comune intenzione", stante la provenienza della dichiarazione da un unico soggetto, né (ed è questo il contenuto utile della pronunzia) può essere valorizzato un eventuale elemento consistente nella volizione del destinatario di tale dichiarazione. Se ne è ricavato che, nel ricercare il senso di una manifestazione esplicitata da un soggetto (asseritamente debitore) la valutazione di essa deve essere unicamente focalizzata sulla ricerca della intenzione del dichiarante, senza che possa darsi rilievo a quella del destinatario della stessa che le abbia eventualmente attribuito la natura di atto ricognitivo di debito.

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