Appello Roma, n. 2721/2006. Onere probatorio dell'attore ai fini dell'azione di rivendicazione.

Nell'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell’attore e al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto a un onere probatoio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino a un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus; non può a tal fine ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa, quale la nota di trascrizione nei registri immobiliari,la nota dell'ufficio del registro, la denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali, ovvero l'assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto.

Commento

La pronunzia non fa che ribadire il dominante orientamento relativamente al rigore che contrassegna l'onere probatorio dell'attore nel giudizio di rivendicazione. Costui infatti deve giungere a dar conto della bontà del proprio acquisto risalendo di dante causa in dante causa, fino alla giustificazione dell'acquisto a titolo originario (dunque oltre il ventennio).

Aggiungi un commento