Appartenenza di un bene alla comunione tacita familiare. Onere della prova. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7872 del 19 marzo 2021)

Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento, ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia fa riferimento ad una figura, quella della "comunione tacita familiare" di cui all'abrogato art. 2140 cod.civ., che può essere considerato in un certo senso l'antesignano dell'art. 230 bis cod. civ. (che disciplina l'impresa familiare). La figura si sostanziava in una struttura associativa caratterizzata dalla comunanza di tetto e di mensa, dal vincolo di parentela o di affinità tra i partecipanti, dallo svolgimento di un'attività lavorativa comune diretta alla formazione di un unico peculio gestito senza particolari formalità e destinato alla esigenze della famiglia. Ciò premesso, la S.C. ha deciso nel senso che il coniuge che abbia ad invocare l'appartenenza di un bene alla detta comunione tacita, nonostante la formale intestazione di esso all'altro coniuge, è gravato dall'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti propri della figura, con particolare riferimento all'intento di mettere a disposizione della famiglia i beni in questione.

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