Apparenza del diritto. Costituzione di servitù da parte del falsus procurator. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 27517 del 20 settembre 2022)

In tema di diritti reali, la costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario del fondo servente, postula che i poteri di quest'ultimo trovino titolo in una procura avente la medesima forma scritta "ad substantiam" prescritta, a pena di nullità, per tale tipo di contratti, a nulla rilevando che, in suo difetto, il terzo abbia confidato, senza sua colpa, nella sussistenza di una situazione apparente, atteso che, per i contratti soggetti a vincolo di forma non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, sussistendo per essi un onere legale di documentazione della procura.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è invocabile il principio della c.d. "apparenza colposa" quando i poteri rappresentativi dovrebbero risultare indispensabilmente da atto scritto. E' questa la conclusione della S.C. in un caso in cui si invocava la costituzione di una servitù prediale che sarebbe stata concessa dal soggetto asseritamente rappresentante del titolare del fondo servente. Come appare evidente, infatti, in materia di diritti reali immobiliari è indispensabile non soltanto la forma scritta dell'atto costitutivo, modificativo o estintivo ai sensi dell'art. 1350 cod.civ., ma risulta parimenti prescritta a pena di nullità, lo stesso onere formale per il conferimento dei relativi poteri rappresentativi ai sensi dell'art. 1392 cod.civ..

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