Antiriciclaggio e obbligo di adeguata verifica. Violazione e sanzioni (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 2759 del 4 febbraio 2025)

In caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2007, la determinazione della sanzione deve tenere conto della gravità delle circostanze, dell'entità delle operazioni, della collaborazione prestata, e della ricorrenza di eventuali precedenti violazioni. Spetta al giudice di merito la discrezionalità nel determinare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti dalla legge

Commento

(di Daniele Minussi)
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela ormai sono entrati nel novero dei doveri che incombono ai professionisti che svolgono operazioni economiche in favore dei propri clienti. Così operatori finanziari, commercialisti, avvocati, notai sono tenuti al compimento di una serie assai articolata di verifiche che comportano l'osservanza di veri e propri protocolli miranti a stabilire il profilo rischio del cliente in relazione al tipo di prestazione professionale richiesta. Con la pronunzia in esame, si stabilisce un principio invero scontato: quello che la sanzione irrogata a fronte della violazione degli obblighi di adeguata verifica debba rispettare il principio di proporzionalità rispetto a parametri quali la gravità delle circostanze, l'entità delle operazioni, la ricorrenza di precedenti violazioni.

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