Annullamento del testamento per captazione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12672 del 5 maggio 2026)

In tema di annullamento del testamento per captazione (art. 624 c.c.) e per incapacità di intendere e di volere del testatore (art. 591 c.c.), il giudice di merito non può limitarsi ad affermare in via astratta l'assenza di prova di condotte captatorie o di incapacità, omettendo l'assunzione delle prove testimoniali specificamente dedotte dalle parti e potenzialmente idonee a costituire fonti di presunzioni. È necessario un accertamento istruttorio completo che consideri età, stato di salute, condizioni di spirito del testatore, modalità di assistenza e convivenza, eventuale isolamento da parte dei beneficiari del testamento, nonché modifiche ravvicinate e non spiegate della destinazione ereditaria rispetto a precedenti disposizioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco il tema della necessità di una adeguata istruttoria nel procedimento civile volto ad impugnare per captazione un atto di ultima volontà. Risulta necessario procedere all'esperimento delle prove testimoniali concernenti anche le circostanze che potrebbero essere apprezzate successivamente quali elementi presuntivi, come tali idonei a fondare la decisione del Giudice, non potendosi semplicemente escludere la fondatezza della domanda a causa dell'assenza di prova dell'incapacità del testatore e di condotte ex se captatorie.

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