Annullamento del testamento per captazione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12672 del 5 maggio 2026)
In tema di annullamento del testamento per captazione (art. 624 c.c.) e per incapacità di intendere e di volere del testatore (art. 591 c.c.), il giudice di merito non può limitarsi ad affermare in via astratta l'assenza di prova di condotte captatorie o di incapacità, omettendo l'assunzione delle prove testimoniali specificamente dedotte dalle parti e potenzialmente idonee a costituire fonti di presunzioni. È necessario un accertamento istruttorio completo che consideri età, stato di salute, condizioni di spirito del testatore, modalità di assistenza e convivenza, eventuale isolamento da parte dei beneficiari del testamento, nonché modifiche ravvicinate e non spiegate della destinazione ereditaria rispetto a precedenti disposizioni.