Annullamento del contratto per errore bilaterale: non serve la riconoscibilità. Quale spazio per la protezione di chi acquista dall'erede apparente? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23996 del 12 ottobre 2017)
Nell'ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall'esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell'affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all'invalidità del negozio.