Ancora sulla portata della dichiarazione di cui all’art. 179 lettera f) cc. (Tribunale di Roma del 22 giugno 2012)
I beni immobili acquistati in costanza di matrimonio rientrano nella comunione legale nonostante la dichiarazione fittizia di uno dei coniugi che nell’atto di compravendita dichiara l’intera titolarità dell’altro, laddove chi ha acquistato il cespite non dimostra che l’acquisto sia stato realmente effettuato con il prezzo ricavato dall’alienazione di altri beni personali: ne consegue la statuizione secondo cui l’immobile costituisce oggetto della comunione fra coniugi.