Ancora sul diritto di uso in tema di autoparcheggi. Esso possiede natura reale, si estingue per non uso ventennale ed è giudizialmente individuabile quand'anche limitatamente al diritto spettante ad uno soltanto dei condomini. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1214 del 27 gennaio 2012)

In tema di aree destinate a parcheggio, la norma dell'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, introdotta dall'art. 18 della legge n. 765/1967, si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cubatura totale dell'edificio, determinando, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d'uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell'edificio, senza imporre all'originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione. Pertanto, ove l'azione per il riconoscimento del diritto reale d'uso sia stata proposta da uno solo dei condomini, il giudice di merito può individuare un preciso spazio fisico per la sosta dei veicoli di proprietà del condomino istante, senza che di tale decisione possa dolersi il costruttore del complesso immobiliare, il quale potrebbe astrattamente usucapire la rimanente parte dell'area vincolata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia sul tema, invero ormai "stagionato", dei posti auto e della imprescindibilità dell'attribuzione del diritto a ciascun condomino. Questa volta l'attenzione dei giudici si è soffermata sulla possibilità di attribuire anche ad uno soltanto dei condomini il diritto reale d'uso sul posto auto (con la correlativa individuazione spaziale del luogo ove tale diritto possa in concreto essere esercitato) e sull'assoggettamento dello stesso alla prescrizione per non uso ventennale, tipica dei diritti reali. Alla sottoposizione a tali regole peraltro segue anche, all''opposto, la possibilità che abbia luogo l'usucapione in favore del costruttore nei cui confronti non sia stata promossa alcuna azione per il tempo necessario alla maturazione dell'acquisizione a titolo originario.

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