Ancora in tema di trascrizione dell'accordo raggiunto in esito a mediazione in tema di usucapione di beni immobili. (Tribunale di Como, 2 febbraio 2012)

La domanda di usucapione rientra nell'ambito della mediazione obbligatoria costituendo domande relative a "controversie in materia di diritti reali" (art. 5, comma I, d.lgs.n. 28/2010). L’accordo di mediazione ha ad oggetto il diritto reale, ma non il fatto attributivo di esso, ossia l’avvenuta usucapione. La parte che si vedrà trasferito il bene lo acquisterà a titolo derivativo in quanto lo strumento utilizzato per la traslazione è il verbale di mediazione e non a titolo originario come invece nel caso di accertata usucapione mediante sentenza. L’accordo di mediazione con cui si attribuisce un diritto reale è pertanto trascrivibile ai sensi dell’art. 2643 n. 13 c.c. in relazione all’art 11 del d.lgs. n. 28/2010, perché in esso non vi è altro che una transazione. Del resto, occorre prendere atto della scelta adottata dal legislatore nell’art 11 del citato decreto e interpretarla in modo da favorire l’applicazione del procedimento di mediazione in funzione deflattiva del contenzioso giudiziario.
Sussiste la necessità di assoggettare a mediazione anche la domanda riconvenzionale per la quale non risulta sperimentato il tentativo di mediazione omesso.
Dove il tentativo preliminare di mediazione sia stato esperito solo per la domanda principale e non per quella riconvenzionale, il giudice è tenuto a disporre la separazione del processo ai sensi dell’art. 103, comma II, c.p.c. , in modo che il differimento dell’udienza, per la mediazione omessa, non rallenti la causa principale ma solo quella riconvenzionale. Non va sottaciuto però che la separazione, creando lo sdoppiamento della causa può pregiudicare sia il ruolo, già gravoso, dell’Ufficio sia l'interesse delle parti che dovranno sopportare il peso e il costo di due cause. Pertanto, prima della separazione, sarebbe, opportuno acquisire l’eventuale consenso delle parti per portare davanti ai mediatori non solo la domanda riconvenzionale ma anche la domanda principale, atteso l’intimo collegamento tra le due domande dell’attore e del convenuto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può che plaudire alla soluzione adottata dalla Corte di merito: l'assoggettamento delle vertenze in tema di usucapione di beni immobili a mediazione è testuale. Beffardo sarebbe, una volta che fosse stato raggiunto l'accordo tra le parti, ricusarne la trascrivibilità sotto il profilo della natura meramente accertativa dello stesso. E' sufficiente qualificare detto accordo in chiave di transazione per determinarne la ricomprensione nel modo di disporre dell'art.2643 cod.civ., scongiurando gli esiti ermeneutici di cui alla discussa decisione della Corte d'Appello di Roma in data 22 luglio 2011.

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