Ancora in tema di tassazione dell'atto costitutivo di trust. Imposta fissa di registro perché manca un compenso per il trustee? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 15469 del 13 giugno 2018)

Nel di trust, come quello di cui al caso di specie, in cui non vi sia alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico del trustee, non si può parlare di "operazione a carattere patrimoniale" tale da essere soggetta all'imposta del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa. E ciò vale anche per le imposte ipotecaria e catastale.
Il trust non può definirsi né "oneroso" né "operazione a contenuto patrimoniale", ove il concetto di "patrimonialità", come può desumersi dalla interpretazione della disposizione sull'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), non può intendersi in senso civilistico ai sensi degli artt. 1174 e 1321 c.c. come mera "suscettibilità di valutazione economica" della prestazione bensì come prestazione, a fronte della quale figura la pattuizione "di corrispettivi in danaro" e quindi onerosa per tale ragione, non può che essere assoggettato all'imposta in misura fissa e non proporzionale in quanto l'atto devolutivo in trust è a titolo gratuito non essendovi nessun corrispettivo. Non determinandosi alcuna conseguenza economica nella sfera delle parti contraenti, ma sono esclusivamente destinati a disciplinare la gestione della proprietà in maniera radicalmente diversa da quella propria della tradizionale figura romanistica.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quale tassazione per l'atto costitutivo di trust? secondo il fisco sempre e comunque l'imposta propria della costituzione dei vincoli di destinazione (ex art.2 comma 47 della legge 286/2006). In questo senso si veda Cass. Civ., Sez. VI-V, 4482/2016; CTR Roma, Sez. XXXIX, sent. n. 4130/2016; Cass. Civ., Sez. V, 13626/2018. Ciò renderebbe assolutamente sconsigliabile costituire qualsiasi trust che, lo si ricordi, conosce poi di un ulteriore momento impositivo nel tempo della distribuzione dell'attivo al beneficiario del trust. Nel caso di specie la S.C. ha però deciso nel senso della sottoposizione dell'atto costitutivo a tassa fissa, ma non già in base all'apprezzamento dell'intrinseco aspetto causale (dovendo la costituzione del trust essere qualificata nè onerosa, nè liberale in senso proprio), bensì in considerazione dell'assenza di un corrispettivo per il trustee. Tale elemento ha condotto il Giudici a ritenere l'operazione come non avente carattere patrimoniale.

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