Ancora in tema di nullità della vendita per violazione del divieto del patto commissorio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 41124 del 21 dicembre ​2021)

Il divieto di patto commissorio colpisce con la nullità qualsiasi negozi giuridico idoneo a conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, di fare ottenere al creditore la proprietà di un bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione. La causa di garanzia distingue il patto commissorio vietato rispetto ai negozi aventi funzione solutoria o liquidativa, come la datio in solutum o la cessione dei beni ai creditori. In passato si riteneva illecito il patto commissorio che prevedeva il trasferimento della proprietà sotto condizione sospensiva dell'inadempimento, mentre l'orientamento oramai consolidato reputa nullo il patto commissorio a prescindere dal momento del trasferimento del bene. Si impone piuttosto un'indagine volta ad accertare se la vendita, seppure a effetti immediati, sia diretta a realizzare uno scopo di garanzia. Tale scopo ricorre quando il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisce pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo. In questo caso, lo scopo di garanzia non costituisce mero motivo, ma assurge a causa del contratto. Si chiarisce che, ai fini di tale indagine, sono irrilevanti "sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti".

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. conferma il proprio consolidato orientamento, volto a valorizzare la causa concreta della negoziazione su ogni ulteriore elemento. Così non conta nè l'efficacia reale ovvero obbligatoria del contratto posto in essere. Non giova un profilo effettuale immediato dell'atto traslativo piuttosto che un effetto differito al tempo della mancata restituzione della somma mutuata. in ogni caso la vendita è connotata dallo scopo di garanzia ogniqualvolta tale finalità qualifica causalmente il congegno negoziale.

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