Ancora in tema di istitutio ex re certa. Apprezzamento della volontà del testatore ai fini della distinzione tra legato ed istituzione d'erede. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 6125 del 5 marzo 2020)

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod.civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.
La qualità di erede o di legatario va accertata anche tenendo conto della differente formula utilizzata dal testatore rispetto a quella invece impiegata per tutti gli altri soggetti individuati come meri legatari. Ciò implica un adeguato apprezzamento delle specifiche volontà testamentarie, da combinarsi col differente trattamento riservato anche sul piano delle assegnazioni successorie.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico, la Cassazione, confermando la decisione della Corte di merito (la quale aveva interpretato come disposizione a titolo universale l'attribuzione testamentaria di beni determinati, ponendo in luce sia l'elemento costituito dall'attribuzione al beneficiato di una quota di un immobile nonchè della generalità dei beni mobili, sia le specifiche modalità espressive adoperate dal testatore per dare atto dello speciale legame affettivo che lo legava al beneficiato e che lo poneva su un piano di trattamento diverso rispetto agli altri soggetti menzionati nell'atto di ultima volontà.

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