Ancora in tema di forma del contratto risolutorio di contratto preliminare. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 19323 del 28 marzo 2025)

Il contratto risolutorio, atteso il principio della libertà della forma, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti, ma può desumersi anche da fatti univoci successivi alla stipula, contrastanti con la volontà di darvi ulteriore corso; è necessaria, invece, la forma scritta ad substantiam ove tale forma sia richiesta per il contratto da risolvere. (Nella specie, la S.C. in relazione a un contratto preliminare di compravendita di immobile, ha escluso che integrasse il necessario requisito della forma la scrittura apposta in calce al contratto contenente la sottoscrizione di uno soltanto dei contraenti, come pure il rilascio della procura irrevocabile, trattandosi, in quest’ultimo caso, di negozio unilaterale recettizio, costituito dalla dichiarazione di volontà del solo rappresentato).

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione ribadisce il proprio orientamento in materia di collegamento formale: il contratto risolutorio di precedente contratto, dunque, mutua da quest'ultimo i requisiti formali, indipendentemente dal fatto che sortisca, ex se, l'effetto di costituire/modificare/estinguere diritti reali.
La querelle giurisprudenziale che ebbe ad oggetto la considerazione della forma del contratto risolutorio di contratto preliminare avente ad oggetto diritti immobiliari si risolse, come è noto, con l'affermazione del principio del collegamento formale, giustificato sulla base della attitudine del contratto preliminare a sortire effetti traslativi, sia pure mediatamente, sulla scorta, cioè dell'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.civ. (cfr. Cass. SSUU 1990/8878).
Ciò premesso, nel caso di specie si è negato che potesse soddisfare il requisito della forma scritta la sottoscrizione dell'accordo risolutorio operata da una soltanto delle parti, come pure il rilascio di una procura irrevocabile.

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