Ancora in tema di distanze minime tra edifici: non rileva la natura accessoria della costruzione. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 836 del 4 febbraio 2019)
In tema di distanze tra costruzioni e distanze tra costruzioni e confine, non v'è alcuna differenza tra fabbricati principali e costruzioni accessorie rispetto ai primi. In questo contesto, a nulla valgono le eventuali distinzioni tratteggiate nelle norme edilizie locali, le quali possono essere prese in considerazione al solo fine di verificare l'eventualmente maggiore distanza imponibile in ragione di quanto disposto dall'art. 873 c.c.. La normativa regolamentare che prevede distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabilisce un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando la formazione di intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico, così che, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino.