Ancora in tema di distanze minime tra edifici: non rileva la natura accessoria della costruzione. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 836 del 4 febbraio 2019)

In tema di distanze tra costruzioni e distanze tra costruzioni e confine, non v'è alcuna differenza tra fabbricati principali e costruzioni accessorie rispetto ai primi. In questo contesto, a nulla valgono le eventuali distinzioni tratteggiate nelle norme edilizie locali, le quali possono essere prese in considerazione al solo fine di verificare l'eventualmente maggiore distanza imponibile in ragione di quanto disposto dall'art. 873 c.c.. La normativa regolamentare che prevede distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabilisce un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando la formazione di intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico, così che, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il Consiglio di Stato si pronunzia su un tema che già ha formato oggetto di un dibattito assai ampio: quello della distanza tra costruzioni, in relazione al quale ha assunto una rilevanza essenziale la portata dell'art. 9 del d.m. 1968 n.1444.
E' stato così deciso come non sia conforme a legge la costruzione di un edificio a distanza inferiore di quella regolamentare, anche con riferimento ad una edificazione avente natura accessoria rispetto a quella principale posto su fondo confinante.

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