Ancora in tema di coacervo ereditario. Determinazione della franchigia nell’imposta di successione: inapplicabilità del cumulo rispetto al valore dei beni donati. (CTP Rimini, Sez. I, sent. n. 36 del 9 febbraio 2018)
Per l’imposta di successione, ai fini della determinazione della franchigia, non si applica il coacervo con la donazione. Infatti il cosiddetto coacervo (o cumulo) del "donatum" con il "relictum", non è finalizzato a ricomprendere nella base imponibile e nella imposizione anche il "donatum", ma stabilisce una forma di riunione fittizia dei beni donati alla massa ereditaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare per calcolare l'imposta sui beni relitti. Tale funzione antielusiva è venuta meno nel momento in cui è stato soppresso il sistema delle aliquote progressive in funzione di un sistema ad aliquota fissa.