Ancora in tema di applicabilità della sanzione della nullità per omissione delle menzioni urbanistiche alla divisione ereditaria. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 10499 del 22 aprile 2025)

Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall’art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall’art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia riprende la precedente decisione assunta dalla S.C. a Sezioni Unite, (Cass. SSUU 2019/25021) che aveva enunciato non pochi principi di diritto. Anzitutto aveva equiparato gli effetti della normativa di cui al "primo condono" rispetto a quella del T.U. 2001/380 quanto all'apprezzamento dei requisiti della causa di nullità per difetto di menzioni urbanistiche: le relative prescrizioni valgono anche per lo scioglimento delle comunioni relative a fabbricati realizzati prima del 17 marzo 1985, dovendo l'art. 40 l. 47/85 essere interpretato come comprensivo anche di tali fattispecie negoziali (come più esplicitamente disposto dall'art. 46 del t.u. 2001/380).
In secondo luogo le SSUU avevano concluso qualificando la divisione immobiliare, quand'anche ereditaria, quale atto inter vivos, negandone l'eventuale natura mortis causa. Il terzo punto all'attenzione delle SSUU, risolto in senso positivo, era costituito dall'applicabilità o meno alla divisione giudiziale dei medesimi principi di diritto, tra i quali le norme in tema di nullità "urbanistica", vigenti per la divisione convenzionale.
La pronunzia in commento conferma pertanto che la conformità urbanistica, da cui deriva quella catastale, è requisito indispensabile per la validità del trasferimento della proprietà e quindi per lo scioglimento della comunione. In tema di conformità catastale, la S.C. ha inoltre evidenziato come la Corte di merito avesse correttamente statuito, ritenendo non provata la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie dell'immobile oggetto di causa, conformità richiesta a pena di nullità
dalla normativa vigente.

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