Ancora in materia di sottotetti nell'edificio condominiale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 9383 del 21 maggio 2020)
La natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può presumersi comune, se esso risulti in concreto, per le proprie caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune; il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo.
La semplice presenza di una botola d’accesso dal vano scala e a un cavo televisivo, non dimostra che il sottotetto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali sia destinato all’uso comune, senza previamente aver verificato la consistenza strutturale originaria del sottotetto e, nel caso di accertata originaria destinazione all'uso comune, se essa concerna l’intera superficie dello stesso e se la stessa sia oggettivamente prevalente sulla tipica funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l'appartamento dell’ultimo piano.