Ammissibilità della prova testimoniale sul fatto storico dell'intervenuto perfezionamento di un precedente preliminare e del pagamento del prezzo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24100 del 17 novembre 2011)

È ammissibile la prova testimoniale, nella specie necessaria a provare il versamento della somma relativa ad un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, qualora la prova stessa non sia diretta alla dimostrazione della stessa conclusione del contratto, quanto, piuttosto, ad accertare il fatto storico costituito dalla dazione della somma in denaro che si assumeva di aver effettuato.
In tema di prova testimoniale del perfezionamento dei contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, ammessa soltanto nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, è necessario che chi invoca a proprio favore detto documento dimostri, oltre all'esistenza di esso e al suo contenuto, anche che la condotta nella conservazione del documento sia stata immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto mentre non sarebbe ammissibile provare per testimoni l'intervenuto perfezionamento verbale di un contratto per il quale la legge prevede la forma scritta ad substantiam, tale strumento di prova diviene fruibile per dar conto dell'esistenza e del contenuto del documento che sia stato regolarmente formato per iscritto e che successivamente sia andato smarrito o distrutto.
Tale perdita deve essere però incolpevole dal punto di vista di chi intende dar conto dell'esistenza e del contenuto negoziale, ciò che va escluso nell'ipotesi in considerazione, nella quale si allegava la perdita di un contratto depositato presso gli uffici comunali in originale senza che fosse stata fatta copia autentica alcuna, nè facendosi rilasciare quantomeno una ricevuta attestante l'intervenuta presentazione e deposito.

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