Amministrazione di sostegno e testamentifazione attiva. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2648 del 6 febbraio 2026)

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, o il decreto successivamente emesso dal giudice tutelare ex art. 411 comma 4 cod. civ., che intenda escludere la capacità di testare del soggetto ammesso al beneficio dell’amministrazione di sostegno, per intaccare tale capacità, dev’essere compiutamente motivato sia in riferimento alle condizioni psico-fisiche del soggetto protetto ed al suo interesse, sia in relazione agli interessi alla libertà di manifestazione e mancanza di condizionamento della sua volontà testamentaria, che nel caso del testamento pubblico sono alla base delle rigide disposizioni degli articoli 603 comma 2 cod. civ. e 54 del R.D. n. 1326/1914. Data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all’atto di disporre l’amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall’assistenza dell’amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l’amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell’atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l’ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell’amministratore di sostegno. Tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti. Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio che, sia pur a fronte di un provvedimento autorizzatorio del giudice tutelare, consente l’intervento dell’amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico, da ritenersi viziato da nullità per violazione degli articoli 603 comma 2 cod. civ. e 54 del R.D. 10.9.1914 n. 1326

Commento

(di Daniele Minussi)
Testamento, donazione, matrimonio sono atti personalissimi, che non ammettono, pertanto, alcuna rappresentanza sostitutiva, postulano una capacità di intendere e di volere potenzialmente piena. Quando questa regola, in tema di amministrazione di sostegno, ha visto esprimere pareri discordanti. Secondo la S.C. è possibile escludere la capacità di testare o di donare "in casi di eccezionale gravità" (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12460/2018): altrimenti, tale capacità dovrebbe essere conservata. La Corte Costituzionale, a propria volta, ha reputato infondata la questione di incostituzionalità del I° comma dell'art. 774 cod. civ., nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno. In effetti, tale capacità non è fatta venir meno dalla norma in questione, la cui portata è limitata all'interdetto ed all'inabilitato (Corte Cost., 114/2019). La pronunzia in commento interviene in questo ambito, sgomberando il campo da curiose opinioni in base alle quali sarebbe stato possibile per il beneficiario esprimere una volontà testamentaria in qualche modo assistito dall'amministratore di sostegno. Stante la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha alcun potere di stabilire forme intermedie di capacità di testare "filtrate" dall’assistenza dell’amministratore, che deve restare estraneo dall'espressione di qualsivoglia manifestazione testamentaria del beneficiario. I casi sono due: o quest'ultimo è dotato di quella piena capacità di intendere e di disporre che gli consente di esprimere le proprie ultime volontà, oppure, non essendone dotato, non risulta praticabile altrimenti confezionare alcun atto di ultima volontà.

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