Amministrazione di sostegno e capacità di testare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6079 del 4 marzo 2020)

L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. È valido il testamento redatto dal de cuius se, al momento della redazione della scheda testamentaria contestata, questi viene ritenuto capace di autodeterminarsi. Lo stato di incapacità naturale, rilevante ai sensi dell'art. 591 cod.civ., deve essere provato in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale all'atto di redazione del testamento, e non può essere sbrigativamente desunto su mera base congetturale dal quadro d'insieme della vita del testatore come un portato dell'asserita costante e irrimediabile instabilità di quest'ultimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'amministrazione di sostegno si configura come "sostitutiva", laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, dal momento che l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente. Essa è appellata invece puramente di assistenza quando può essere assimilata alla curatela. Poiché quest'ultima non contempla divieti di ricevere per testamento e donazione, ne deriva come, in tale ipotesi, il beneficiato possa essere considerato come dotato di piena capacità di testare, addirittura disponendo in favore dell'amministratore di sostegno, senza che abbia rilevanza la circostanza che tra amministratore e beneficiato vi siano vincoli di parentela, di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza.

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