Amministrazione di sostegno: litisconsorzio necessario di soggetti ulteriori rispetto al ricorrente ed al potenziale beneficiario?. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14190 del 5 giugno 2013)

Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale. L'art. 713 c.p.c., cui rinvia l'art. 720-bis c.p.c., espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Unica parte necessaria nel procedimento per la nomina di ads è il beneficiario e, ovviamente, chi vi abbia dato impulso. In particolare non sono contradditori necessari i soggetti che avevano assunto l'iniziativa in un precedente procedimento volto a far dichiarare l'interdizione o l'inabilitazione del soggetto successivamente beneficiario dell'ads.

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