Amministrazione di sostegno: litisconsorzio necessario di soggetti ulteriori rispetto al ricorrente ed al potenziale beneficiario?. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14190 del 5 giugno 2013)
Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale. L'art. 713 c.p.c., cui rinvia l'art. 720-bis c.p.c., espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.