Amministrazione di sostegno: bus superveniens e mutamento della competenza. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 15189 del 6 giugno 2025)

La competenza per i giudizi aventi a oggetto il reclamo avverso i decreti adottati dal giudice tutelare nell’ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, emessi all’esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se inerenti a una procedura aperta in data anteriore, è del tribunale e non della corte d’appello, poiché il principio del “tempus regit actum”, in forza del quale lo “ius superveniens” trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all’insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, come avviene nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, ove i vari segmenti procedimentali non rilevano isolatamente, ma sono strumentali a garantire nel tempo la complessiva attuazione della procedura.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto la "riforma Cartabia" ha previsto che le decisioni in materia di amministrazione di sostegno siano reclamabili unicamente davanti alla Corte d'Appello, anche se nel tempo precedente il reclamo spettava al Tribunale ordinario. I reclami avverso i decreti del Giudice Tutelare, pertanto, salvo eccezioni specifiche, devono essere proposti alla Corte d'Appello.
L’ordinanza della S.C. prende le mosse da una richiesta di regolamento di competenza promossa d'ufficio dal Tribunale di Brindisi. Al centro del contenzioso vi è un reclamo contro il decreto con cui il giudice tutelare aveva revocato la nomina di un’amministratrice di sostegno, sostituendola con altro soggetto. Il Tribunale ha sollevato dubbi sulla propria competenza a decidere, ritenendo invece competente la Corte d’appello, in applicazione dell’art. 720-bis, comma 2, c.p.c., conferendo valore al tempo di apertura del procedimento originario come criterio decisivo.
La Cassazione ha tuttavia respinto il ricorso, affermando la competenza del Tribunale, muovendo da una lettura sistematica dell’art. 35 del D.lgs. 149/2022, che disciplina il regime transitorio della riforma del processo civile. La disposizione distingue infatti tra procedimenti instaurati prima e dopo il 28 febbraio 2023. Tale criterio non si applica però all’intero procedimento dell’amministrazione di sostegno, ma solo al singolo segmento procedurale.
Ogni atto o richiesta successiva (come nel caso in esame) integra un autonomo subprocedimento. Assume rilievo, dunque, la data della instaurazione di esso. Poiché, nella fasispecie, il provvedimento impugnato è successivo al 28 febbraio 2023, si applicano conseguentemente le nuove regole.

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