Allo scopo di determinare l'entità della porzione legittima occorre preventivamente dar corso alla riunione fittizia. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 22325 del 25 settembre 2017)

In tema di azione di riduzione, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima in assenza di un'indagine estesa all'intero patrimonio del de cuius giacché, quand'anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto dall'art. 553 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato una domanda di riduzione, cui era sottesa la lesione della quota di riserva calcolata con riferimento al solo patrimonio mobiliare del de cuius e non anche a quello immobiliare).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia enuncia un principio invero banale: non è possibile legittimamente agire in riduzione o di poter addirittura configurare una lesione della porzione legittima in difetto di una indagine estesa ad appurare l'entità dell'intera sostanza mobiliare ed immobiliare già facente capo al de cuius. In sintesi occorre procedere all'effettuazione della riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 cod.civ., operazione prodromica non già semplicemente all'azione di riduzione, ma addirittura alla verifica dell'esistenza di una lesione del diritto del legittimario.

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