Alla compensazione impropria non si applica la norma di cui ell’art. 1243 c.c.. (Cass. Civ., Sez. II, n. 19208 del 21 settembre 2011)

La regola posta dall’art. 1243 c.c. - che subordina la compensazione giudiziale alla facile e pronta liquidazione del contro debito opposto, diversamente dovendosi accertare questo ultimo in un separato giudizio - dettata per la compensazione in senso proprio, è inapplicabile alla compensazione cosiddetta impropria o contabile, che ricorre quando i due crediti derivano dal medesimo rapporto giuridico. In tale ultimo caso il giudice deve procedere ad accertare le rispettive ragioni di dare e avere indipendentemente dalla proposizione di un’apposita eccezione o documenta riconvenzionale, compensando i crediti fino a reciproca concorrenza. Tale principio non soffre deroga nel caso in cui sia stato azionato un credito oggetto di cessione, atteso che il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al credente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Decisione apprezzabile, anche se andrebbe chiarito come la c.d. "compensazione impropria" non possa essere qualificata correttamente come compensazione (motivo per cui non si palesa applicabile la norma di cui all'art. 1243 cod.civ.), dovendosi al più parlare di reciproca elisione di mere poste contabili, tali essendo le ragioni opposte di dare ed avere che traggano origine dallo stesso rapporto.

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