Aliquota agevolata "prima casa" e cambio di residenza prima dei cinque anni. Proroga biennale per l’accertamento ai fini Iva? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 23379 del 6 ottobre 2017)

In tema di IVA, il termine triennale per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta, previsto dall'art. 76, comma II, d.P.R. n. 131/1986 con riguardo a violazioni concernenti la fruizione dell'aliquota agevolata dell'IVA in caso di acquisto della prima casa, non può essere prorogato, ai sensi dell'art. 11, comma I della L. n. 289/2002, per le violazioni concernenti la fruizione dell'IVA agevolata al 4%, in quanto l'art. 11 citato fa espresso riferimento solo all'imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull'incremento di valore degli immobili, sicché, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico-sistematica, un'operazione ermeneutica intesa ad assegnare all'Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l'accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'acquirente di un'abitazione (venduta da impresa ed assoggettata ad IVA) che aveva invocato l'applicazione dei benefici fiscali di "prima casa", l'aveva successivamente venduta prima dei cinque anni richiesti dalla legge ai fini del mantenimento dell'agevolazione. Si applica la proroga del termine biennale ai sensi dell'art. 11 comma I legge 289/2002? La S.C. risponde negativamente all'interrogativo.

Aggiungi un commento