Ai fini del mantenimento della prelazione agraria il fabbricato rurale posto in vendita deve essere rimasto di pertinenza del fondo coltivato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7183 del 10 aprile 2015)
Il coltivatore diretto che intende esercitare la prelazione agraria, ai sensi dell'art. 8, l. n. 590/1965, nonché dell'art. 7, l. n. 817/1971, su un fabbricato rurale messo in vendita, deve dimostrare che esso sia pertinenza del fondo in quanto funzionalmente adibito al servizio dell'impresa agraria, e che perciò sia rimasto nella sua disponibilità in base all'originario contratto agrario. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto soggetto a prelazione un fabbricato rurale il cui rapporto pertinenziale col terreno coltivato era stato interrotto in conseguenza della sua concessione in comodato a terzi per fini abitativi).