Aggiudicazione forzata di terreno: mancata menzione dei fabbricati insistenti sullo stesso. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 31906 del 7 dicembre 2025)

Il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell’atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all’aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell’attività edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l’aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento)

Commento

(di Daniele Minussi)
E' ben vero che, tenuto anche conto del principio dell'accessione, l'atto di disposizione di un terreno implica che parallelamente comporti il trasferimento di quanto vi si trovi edificato superiormente, a meno che non vi sia espressa riserva per l'alienante o per altri del mantenimento della proprietà separata dei fabbricati, ma è anche vero che occorre fare i conti con la normativa in materia urbanistica e catastale. Va infatti osservato che la mancanza di menzioni urbanistiche e della verifica di coerenza oggettiva e soggettiva afferente ai dati catastali sono sanzionate da altrettante nullità testuali previste da specifiche disposizioni di legge. Ciò premesso, la pronunzia in esame estende la regola più sopra enunciata ai trasferimenti forzati mercè aggiudicazione.

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