Agevolazioni "prima casa" e mutamento di destinazione d'uso dell'immobile. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 10864 del 23 aprile 2021)

I benefici fiscali "prima casa" di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, art. 1, nota II bis, lett. b), spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base a risultanze certificate, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto o uso di altro immobile ubicato nel medesimo Comune, senza che, a tal fine, possano rilevare situazioni di fatto contrastanti con le risultanze del dato anagrafico. Non si applica l’agevolazione nel caso in cui l'immobile preposseduto sia accatastato come civile abitazione, e non si sia ancora perfezionato il procedimento per il cambio d'uso. Nelle more del perfezionamento del procedimento stesso non assume rilievo il fatto che il contribuente abbia presentato l'istanza per il cambiamento d'uso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema è quello della impossidenza, nel comune nel quale si va ad acquistare la prima casa, di altra casa di civile abitazione. Quid juris nell'ipotesi in cui, pur essendo l'acquirente dell'immobile in relazione al quale si domandano le agevolazioni "prima casa" già titolare di altra abitazione nello stesso comune, egli abbia richiesto il mutamento di destinazione ad ufficio dello stesso? Nulla da fare, secondo la S.C.: non è sufficiente che sia stato richiesto il cambio d'uso. A diversa conclusione, ovviamente, si sarebbe pervenuti qualora il relativo procedimento fosse stato perfezionato nel tempo antecedente all'acquisto per il quale si invocano le agevolazioni.

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