Agevolazioni "prima casa" e mancato trasferimento della residenza nei termini di legge. Non è "forza maggiore" l’occupazione illegittima della casa da parte di terzi. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 4591 del 28 febbraio 2018)

In materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile costituisce un obbligo di facere del contribuente a fronte dell'ottenimento del beneficio fiscale da parte dell'ordinamento. Di talché, fatta salva la valutazione della fattispecie concreta, deve attribuirsi generale rilevanza alle cause esimenti della responsabilità per inadempimento, quale la forza maggiore, da intendersi come evento imprevedibile, inevitabile ed a tal punto cogente da sovrastare, precludendone obiettivamente la realizzazione, la volontà dell'acquirente la cui condotta non realizzativa del dichiarato presupposto dell'agevolazione risulta a lui non imputabile, nemmeno a titolo di colpa. (Nel caso concreto, la causa di forza maggiore allegata dal contribuente, costituita dall'occupazione dell'immobile da parte di terzi, tale da impedire di abitare l'immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall'acquisto, è irrilevante, in quanto preesistente all'atto di trasferimento immobiliare.)

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto la "forza maggiore" consiste in quell'evento sopravvenuto, contrassegnato da imprevedibilità ed inevitabilità. Nella fattispecie la preesistenza dell'occupazione dell'immobile rispetto al tempo dell'acquisto in relazione al quale vennero richieste le agevolazioni "prima casa" esclude che il mancato rilascio e la conseguente impossibilità di assumere la residenza entro i diciotto mesi previsti dalla legge possa essere invocato dall'acquirente a tale titolo.

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