Agevolazioni "prima casa" anche a chi, pur senza risiedervi anagraficamente, lavora nel territorio in cui ha acquistato l'immobile. (CTR Firenze, Sez. XXXV, sent. n. 58 del 12 gennaio 2015)

La sede di lavoro del contribuente è tra le condizioni previste nella nota II bis, lett. a), della Tariffa – Parte prima del D.P.R. n. 131/1986, per ottenere le agevolazioni per l’acquisto della rima casa. Pertanto il contribuente che svolge attività lavorativa nel Comune nel cui territorio ha acquistato la prima casa ha il diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa a condizione che l’immobile sia utilizzato a tale scopo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Osserva il giudicante come "la giurisprudenza di merito ha riconosciuto l'agevolazione prima casa oltre a chi ufficialmente avrà la residenza entro 18 mesi, anche allo studente universitario per l'acquisto di una casa di abitazione nel comune in cui è stata ubicata la facoltà universitaria, a chi svolga nel comune attività di volontariato, a chi svolge attività lavorativa". In ogni caso va considerato come non venga meno la condizione che l'immobile venga in fatto destinato a propria abitazione principale.

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