Agevolazioni "prima casa" (imposte dirette comunali): ciò che conta è l’effettiva destinazione del bene ad abitazione principale e non la risultanza dell’accatastamento. (CTR Roma, Sez. XXXVIII, sent. n. 1234 del 2 marzo 2015)

La circostanza che un immobile sia iscritto al Catasto in cat. A/10 (ufficio) non impedisce che, ove il contribuente dimostri che ivi ha ottenuto la residenza ed effettivamente vi dimori, venga riconosciuto il diritto alla fruizione agevolata ai fini ICI quale abitazione principale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il Giudice tributario ha statuito nel senso della prevalenza della realtà sull'ufficialità scaturente dal classamento catastale dell'unità immobiliare. Così un ufficio può ben essere in fatto adibito ad abitazione principale e fruire dei benefici ai fini dell'ICI (ora IMU). Cosa dire invece per i benefici fiscali connessi all'acquisto dell'unità abitativa? Da questo punto è il caso di non farsi prendere dall'entusiasmo: non pare infatti assolutamente sovrapponibile in merito il ragionamento condotto dai Giudici. Allo scopo di poter invocare in sede di stipula le agevolazioni "prima casa" occorre infatti che l'immobile rientri comunque nella categoria "civile abitazione" (e non di lusso, ovvero ricadente nelle categorie A/1, A/8, A/9). Rimarrebbe l'ipotesi residuale in cui l'unità, classificata come ufficio, debba essere accorpata ad altra unità abitativa unitamente alla quale formante un'unica unità non avente caratteristiche di lusso.

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