Agevolazioni "prima casa". La necessità, sopravvenuta rispetto al tempo del rogito, di mettere in sicurezza l’abitazione legittima la conservazione dei benefici invocati in sede di contratto di compravendita. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 19247 dell’11 settembre 2014)

Il contribuente conserva i benefici fiscali sulla prima casa quando la residenza non viene trasferita entro i termini di legge in quanto dopo il rogito si sono resi necessari dei lavori. E' illegittima la revoca delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della prima casa ove il contribuente non abbia trasferito la propria residenza entro diciotto mesi dalla data di acquisto per impedimento dovuto al “verificarsi di smottamenti nel sedime dell'immobile acquistato e nella strada di accesso causati da abbondanti piogge” tali da determinare “lavori di messa in sicurezza, durati circa sette mesi”.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'ipotesi in esame, quella cioè di provvedere indifferibilmente a far fronte all'impedimento imprevedibile ed inevitabile determinato da smottamenti dell'area di edificazione del fabbricato, rientra nella nozione di "forza maggiore" quando abbia determinato l'impossibilità di assumere la residenza entro i termini previsti dalla legge nell'appartamento acquistato con le agevolazioni "prima casa".

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