Agevolazioni "prima casa". La collocazione urbanistica in "zona destinata a ville con giardino" risulta idonea a qualificare in ogni caso l’immobile come “di lusso”. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 13312 del 28 giugno 2016)

In tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell’art.1 del D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio e risulta quindi caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come “di lusso”.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia che ribadisce un orientamento univoco (cfr. la recente Cass. Civ., Sez. V, 8344/2016): basta che la destinazione urbanistica del terreno riporti l'indicazione dell'edificazione di "ville con giardino" per escludere la spettanza delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Non importa quali siano le caratteristiche costruttive proprie dell'immobile nè il suo pregio intrinseco. Comunque la riferita collocazione urbanistica gli attribuisce la caratteristica "di lusso", dal momento che essa stessa "costituisce indice di particolare prestigio".
Insomma: si potrebbe anche trattare di una topaia, ma se la zona è quella, prestigiosa, diventa una dimora di lusso.

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