Agevolazioni "prima casa". Criteri per la quantificazione della superficie ai fini della qualifica di abitazione non di lusso. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 21287 del 18 settembre 2013)

L'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 qualifica abitazioni di lusso - escluse dal beneficio fiscale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa 1, art. 1, nota II bis -, le unità immobiliari "aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)", e tale norma va interpretata nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo i predetti ambienti e non l'intera superficie non calpestabile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come fare per computare la superficie "utile complessiva" dell'unità immobiliare acquistata? La risposta è cruciale, dal momento che, nell'ipotesi in cui il calcolo avesse quale risultato quello di eccedere i 240 metri quadrati, non sarebbe possibile accedere alla agevolazioni "prima casa". Il dato normativo al riguardo esclude dal calcolo "i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina".
Con la pronunzia qui in esame la S.C. ha sancito che deve essere conteggiata tutta la zona interna, nella stessa compresi i muri perimetrali, i tramezzi interni, la zona camino. Il criterio di computo della superficie non sarebbe dunque quello della calpestabilità, ma quello dell’appartenenza alla parte interna dell’unità abitativa. Insomma: puniti i proprietari di case con mura spesse.

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