Agevolazioni "prima casa". Ancora in tema di computo della superficie utile. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2010 del 26 gennaio 2018)

In tema di imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 1, comma III, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 (T.U. Imposta Registro), occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui all'art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969. In forza di detto provvedimento è irrilevante il requisito dell'"abitabilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello della "utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di un'abitazione assumendo rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - la marcata potenzialità abitativa dello stesso. in ogni caso, in esito all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. 23/2011, non sono dovute le sanzioni applicate con l'atto opposto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia riflette un assetto normativo non più in vigore, ma che continua ad esplicare i propri effetti in relazione alle fattispecie disciplinate al tempo della sua operatività. Mentre oggi basta, ai fini delle agevolazioni, che la porzione immobiliare in contratto non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, nel tempo precedente il giorno 1 gennaio 2014 (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-T, 16143/2017) occorreva invece attestare che l'immobile non avesse le caratteristiche di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969. la superficie utile non sarebbe inoltre semplicemente quella abitabile, ma quella comunque fruibile, indipendentemente dai requisiti di agibilità. Cosa dire dei provvedimenti sanzionatori dell'Agenzia delle Entrate emanati sulla scorta della "vecchia" normativa? Al riguardo è stato deciso che, pur dovendosi applicare a livello sostanziale il principio tempus regit actum, a condizione che il relativo procedimento sia tutt'ora pendente, è possibile fare riferimento a livello di normativa sanzionatoria, all'opposto principio del favor rei (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 13235/2016).

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