Agevolazioni "prima casa". Acquisto in comunione pro indiviso di appartamento avente superficie superiore a mq. 240 da successivamente frazionarsi in due distinte unità. Irrilevanza ai fini fiscali. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 7457 del 14 aprile 2016)

In tema di imposta di registro, ai fini dell'individuazione della superficie utile complessiva alla quale fa riferimento l'art. 6 del D.M. n. 1072/1969, la normativa di riferimento si limita a descrivere le caratteristiche dell'immobile senza attribuire alcuna specifica rilevanza alla destinazione che l'acquirente o gli acquirenti attribuiscono allo stesso. In questo senso questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini del riconoscimento dell'agevolazione c.d. prima casa rileva la situazione esistente all'atto dell'acquisto e non quella successivamente realizzata dall'acquirente, sicché, l'acquisto di un unico cespite immobiliare da parte di due soggetti non può giustificare, ai fini dell'agevolazione c.d. prima casa, il frazionamento della superficie utile complessiva fra i due acquirenti in modo da considerare che il rogito notarile avesse avuto in realtà ad oggetto due autonome alienazioni relative a due piani dell'immobile che non raggiungevano, singolarmente considerati, la superfice utile complessiva di mq. 240. A tale conclusione osta la contitolarità indivisa dei diritti sul bene tra soggetti tra loro estranei che consente a ciascun comproprietario la facoltà di usare il bene comune - ai sensi dell'art. 1102 c.c. che riconosce a ciascun comunista il diritto di fare parimenti uso del bene -.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se è possibile acquistare fruendo delle agevolazioni "prima casa" un appartamento che, venendo ad essere unito ad un’altra unità immobiliare, unitamente a questa è destinato a formare un'unità immobiliare non avente le caratteristiche di immobile di lusso (anche sotto il profilo della superficie superiore a mq.240) non è vero il caso sostanzialmente inverso. Vale a dire che non è praticabile l'acquisto in comunione tra due persone di un'unità immobiliare avente superficie superiore a mq.240, in funzione della destinazione della stessa ad essere frazionata in due distinte unità, ciascuna delle quali connotata dai requisiti "prima casa".

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