Agevolazioni prima casa: la sopravvenienza di una causa di forza maggiore consente il mantenimento del beneficio. Non può essere considerata tale la precaria condizione di salute dell'acquirente. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 22002 del 17 ottobre 2014)

In tema di agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa, l'impegno assunto dall'acquirente, in sede di atto di acquisto, a stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro il termine di diciotto mesi, va valutato tenendo conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della predetta residenza.
Le precarie condizioni di salute del contribuente non giustificano il mancato trasferimento della residenza presso l'immobile acquistato con i benefici prima casa. Dunque, il contribuente non può usufruire delle agevolazioni fiscali per la mancanza di ricorrenza di una causa di forza maggiore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il contribuente, che aveva dichiarato nell'atto di acquisto dell'unità immobiliare di voler assumere la residenza nell'immobile acquistato entro diciotto mesi, non aveva fatto seguire a tale impegno i fatti, a causa sia delle proprie precarie condizioni di salute, sia della necessità di consolidare le fondazioni della casa. Tali situazioni non sono state tuttavia riconosciute come integranti gli estremi della "forza maggiore", contrassegnate dalla inevitabilità, imprevedibilità (quali condizioni oggettive) e dalla non imputabilità alla parte obbligata.

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