Agevolazioni "prima casa": caratteri della "forza maggiore" che rende inapplicabili le sanzioni per il mancato rispetto della normativa in relazione al requisito di aver assunto la residenza nell'immobile acquistato. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 13177 dell’11 giugno 2014)

Nel quadro delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della prima casa, la forza maggiore consiste in un evento non prevedibile che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella "prima casa" entro il termine perentorio di diciotto mesi stabilito dalla legge. Ne consegue che tale scriminante non può essere invocata dal contribuente che, in sede di stipulazione del rogito per l'acquisto immobiliare, sia già a conoscenza della impossibilità di sfrattare il precedente inquilino prima del predetto termine di diciotto mesi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Imprevedibile ed imprevenibile: questi i caratteri dell'accadimento che costituisce l'essenza della c.d. "forza maggiore". Si pensi alle conseguenze di un terremoto che renda inagibile l'immobile ovvero alla c.d. "scoperta archeologica" (cfr. Cass. civile, sez. V 2013/14399). Certamente questi aspetti non ricorrono nella constatazione della sussistenza di un precedente rapporto locativo per i ritardi connessi al procedimento di sfratto, evento assolutamente non straordinario nel nostro Paese, ma soprattutto conosciuto al tempo della stipula dell'atto da parte dell'acquirente (il quale ben sapeva che il termine di intimazione era successivo alla scadenza dei diciotto mesi previsti dalla legge).

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