Agevolazioni prima casa: ancora sulla superficie da considerare ai fini della verifica dei caratteri di "lusso" dell'abitazione. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 17555 del 2 settembre 2016)

In materia di agevolazione prima casa il computo della superficie da considerare ai fini della verifica delle caratteristiche di lusso dell'immobile, la cui presenza preclude l'utilizzo dei benefici fiscali, va compiuto escludendo solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, dovendo invece computarsi nel calcolo della superficie utile quella relativa ai vani interni dell'abitazione, ancorché privi del requisito dell'abitabilità, in quanto la disposizione regolamentare non indica tali tipologie di ambienti tra quelli da escludere ai fini del suddetto calcolo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche vani non abitabili (perchè privi del necessario rapporto di aeroilluminanza ovvero con altezza inferiore a quella minima) vanno computati nella superficie dell'abitazione. Va tuttavia sottolineato come, nella nuova versione adottata dal legislatore, i requisiti per poter fruire delle agevolazioni "prima casa" prescindono dagli elementi di cui al d.m. 2 agosto 1969, essendo unicamente ancorati all'appartenenza o meno alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Aggiungi un commento