Agevolazioni prima casa: (ri)vendita prima dei cinque anni e perfezionamento di mero contratto preliminare. Non giova. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 17151 del 29 luglio 2014)

Chi vende prima dei cinque anni dall’acquisto senza fare un altro vero rogito, ma sottoscrive solo un preliminare di compravendita entro il termine per il riacquisto non ha diritto alle agevolazioni fiscali sulla prima casa. È necessario il contratto definitivo, unico a produrre l’effetto traslativo della proprietà. Infatti il significato letterale dell’espressione “acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale” quale elemento previsto ai fini della conservazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta, rimanda univocamente alla necessità di porre in essere un negozio traslativo del diritto di proprietà di un immobile. L’acquisto rilevante ai fini dell’ultima parte del comma IV della nota II bis all’art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al T.U. Registro può anche essere a titolo gratuito o può anche riguardare una quota indivisa di un immobile (purchè di entità tale da garantire la concreta possibilità di disporre del medesimo per adibirlo a propria abitazione); ma non è dubitabile che per acquisto si deve intendere l’acquisizione del diritto di proprietà, e non la mera insorgenza del diritto a concludere un contratto di compravendita.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decadenza dall'agevolazione "prima casa" fruita in sede di acquisto può essere evitata, come è noto, per effetto del susseguente acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro l'anno successivo rispetto alla rivendita. Non rileva quale sia la specie di atto, è sufficiente che, per effetto dello stesso, si sia verificato il trasferimento del diritto di proprietà. Può trattarsi di una donazione, della compravendita financo di una quota indivisa di un immobile (semprechè tale da garantire di soddisfare l'esigenza abitativa), ma non di un mero impegno, quale quello scaturente da un semplice contratto preliminare.

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