Agevolazioni "prima casa", lavori di manutenzione dell’immobile e "forza maggiore" che impedisce il trasferimento della residenza. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 8351 del 27 aprile 2016)

In materia di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", il trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile costituisce un vero e proprio obbligo di facere del contribuente a fronte dell'ottenimento del beneficio fiscale. Tuttavia, anche in detta materia, come in ogni altro ambito obbligatorio, deve attribuirsi rilevanza, fatta salva la valutazione della fattispecie concreta, alle cause esimenti della responsabilità per inadempimento, quali sono la forza maggiore ed il caso fortuito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Dando per scontato che "forza maggiore" e "caso fortuito" possano essere invocate quali eventi che giustificano il mancato trasferimento della residenza entro i diciotto mesi dall'acquisto dell'immobile da adibire come "prima casa", il vero problema consiste nel verificare quali siano in concreto, tali eventi impeditivi che si sostanziano nella scusabilità della condotta del contribuente. Cosa dire dei lavori di ristrutturazione dello stabile? Occorre far riferimento ai concetti di prevedibilità e prevenibilità. Nel caso di specie il mancato trasferimento della residenza era dipeso dai lavori, deliberati dal condominio successivamente all'acquisto dell'appartamento, di ristrutturazione consistenti nella demolizione della copertura del fabbricato e della scala condominiale. Tali lavori, urgenti ed indifferibili, certamente avevano impedito di assumere la residenza entro le mura acquistate.

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