Agevolazioni "prima casa", inserimento dell’immobile in zona destinata a costruzione di ville, perdita del beneficio ed irrilevanza della caratteristiche intrinseche della costruzione. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 8344 del 27 aprile 2016)

La perdita dei benefici prima casa consegue alla semplice inserzione dell’abitazione in una "zona" destinata alla costruzione di “ville”, non potendo attribuirsi rilevanza alla valutazione delle caratteristiche "intrinseche" che le abitazioni debbono avere per essere considerate "ville", valutazione che è contraria a legge.

Commento

(di Daniele Minussi)
Hai comprato un semplice appartamento o una modesta casetta per adibirla a "prima casa" su un terreno che il regolamento edilizio comunale classifica come destinato alla costruzione di ville? Questa sola circostanza importa che non competano le agevolazioni fiscali in sede di acquisto. Ciò quand'anche il PRG del predetto comune consentisse nella zona l'edificazione di case non di lusso e pure nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio sia stato emanato in data antecedente rispetto all'entrata in vigore del DM 2 agosto 1969, alla cui stregua si ritraggono i requisiti per la classificazione delle abitazioni come "di lusso" o meno (e che è posto a criterio discretivo della spettanza o meno delle agevolazioni "prima casa"). E' questa la conclusione, che non pare certo ispirata all'equità, alla quale è pervenuta la Corte di Cassazione nell'esaminare il ricorso presentato dal contribuente al quale erano state revocate le agevolazioni richieste.

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