Agevolazioni "prima casa", coniugi in regime di comunione legale e mancato trasferimento della residenza di uno di essi. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 13334 del 28 giugno 2016)

In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione: risulta tuttavia legittimo l’avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta laddove il contribuente neppure documenta la composizione del nucleo familiare ai fini della residenza effettiva.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni avevano acquistato un immobile da adibire a propria "prima casa", invocando le relative agevolazioni tributarie, ma soltanto uno di essi vi aveva trasferito la residenza. Correttamente l'Ufficio aveva provveduto a recuperare la tassazione ordinaria per la quota della metà. Importante il chiarimento relativamente al fatto che la coabitazione (la quale costituisce un obbligo tra coniugi ai sensi dell'art. 143 cod.civ., tuttavia mitigato dal riferimento alla residenza ed agli interessi di ciascuno di cui alla norma successiva) non implica necessariamente la fissazione di una comune residenza.

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