Agevolazioni prima casa, acquisto da parte di coniugi in comunione legale. Non si verifica decadenza anche se uno dei coniugi non vi abbia trasferito la residenza a condizione che, comunque, il bene sia stato adibito a residenza della famiglia. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 16604 del 22 giugno 2018)

In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 118/1985, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non importa se uno dei coniugi, il cui acquisto può essersi verificato anche automaticamente, stante la forza attrattiva di cui all'art.177 cod.civ., non ha trasferito la propria residenza nell'immobile comprato con le agevolazioni "prima casa". Quello che conta, ai fini del mantenimento delle stesse, è che la residenza familiare sia nel comune in cui è sito l'immobile acquistato. In altri termini la "residenza" deve essere riferita alla famiglia e non al singolo coniuge in comunione legale dei beni. Si veda, in senso conforme, Cass. Civ., Sez. V, 1494/2016. Se però entrambi hanno acquistato un immobile invocando agevolazioni, qualora uno di essi poi non trasferisca ivi la residenza, è stato deciso nel senso della legittimità da parte dell'AE di procedere al recupero delle maggiori imposte non pagate (Cass. Civ., Sez. V, 13334/2016). Se ne inferisce come convenga, per il coniuge avente residenza anagrafica in un diverso Comune rispetto a quello nel quale si acquista l'immobile, non prendere parte all'atto. L'automaticità dell'acquisto ex lett. a) dell'art.177 cod.civ. scongiurerà il recupero fiscale, garantendo comunque l'effetto acquisitivo del diritto.

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