Agevolazioni fiscali "prima casa". Decorrenza del termine entro il quale è possibile l'avviso di liquidazione per la maggior imposta dovuta a fronte del mancato trasferimento dela residenza. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 28860 del 1 dicembre 2017)

In tema di benefici fiscali c.d. prima casa, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota 2 bis, comma I, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all'art. 76, comma II, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto.

Commento

(di Daniele Minussi)
la pronunzia mette a fuoco il tema del dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui al II comma dell'art.76 del d.p.r. 1986/131 ai fini dell'emissione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta a fronte del mancato trasferimento della residenza. Tale tempo di decorrenza non è riferibile al tempo del perfezionamento dell'atto di vendita nel quale furono invocate le agevolazioni "prima casa", bensì dal compimento del termine di 18 mesi entro il quale sarebbe stato possibile effettuare il trasferimento della residenza.

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