Agevolazioni acquisto terreno agricolo e piccola proprietà contadina: termine di decadenza di produzione della documentazione. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 117 del 4 gennaio 2018)

In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla legge n. 604/1954, il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza ma anche di seguirne l'iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Fa specie, tenuto conto della latitudine triennale del termine, parlare di ritardi scusabili da parte del contribuente nella produzione delle certificazioni previste allo scopo di poter conseguire le agevolazioni tributarie connesse all'acquisto di terreni agricoli, ma di questo si tratta. Al centro della vicenda v'è la mancata produzione per tempo (sic!) del certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale da parte dell'acquirente del fondo. Egli non perde i benefici invocati in sede di stipula dell'atto qualora dia conto di aver diligentemente agito per conseguire tale documentazione, senza riuscirvi per colpa degli uffici competenti. La prova deve riguardare, in particolare, anche la concreta diligenza nel seguire la pratica, integrando, ove richiesto, la documentazione necessaria al conseguimento del risultato.

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